Premesso che:
nonostante gli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili è estremamente in ritardo rispetto agli obiettivi previsti;
la difficoltà nel realizzare nuovi impianti è in primo luogo dovuta alla complessità dei meccanismi di autorizzazione e ciò vale soprattutto per i grandi impianti a terra;
l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati" rientranti nelle categorie indicate nelle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo;
l'articolo 6-bis, comma 3, prevede: "Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto";
tale previsione normativa intende realizzare un'effettiva semplificazione, consentendo di autorizzare l'impianto fotovoltaico su tetto con una singola dichiarazione e sottrae a valutazioni ambientali e paesaggistiche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su tetto, salvo il caso in cui siano nei centri storici zone A, ovvero vi sia una specifica tutela sul bene immobile su cui viene installato l'impianto (il che accade ad esempio quando i beni immobili specificamente individuati come beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono dichiarati immobili di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo);
considerato che:
presso i Comuni e gli enti preposti alla tutela del paesaggio si stanno diffondendo interpretazioni che stanno sostanzialmente svuotando di contenuto ed efficacia la citata norma, e le Soprintendenze per i beni culturali continuano a richiedere l'autorizzazione paesaggistica in tutti i casi in cui era prevista in precedenza;
il solo fatto che l'immobile si trovi in zona tutelata, secondo tali enti, basta ad escludere l'applicazione della norma di semplificazione (anche se il vincolo non grava direttamente sull'immobile, ma solo generalmente sull'area in cui l'immobile si trova);
si priva così completamente di significato la norma, laddove esclude le valutazioni paesaggistiche;
molti Comuni si rifiutano di applicare l'autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 6-bis alla parte di impianto costituita dalle cabine per il collegamento alla rete elettrica, sostenendo che la dichiarazione si applica solo alla posa dei moduli sul tetto;
secondo l'interpretazione di tali Comuni la norma di semplificazione costringerebbe ad ottenere due autorizzazioni, una per l'installazione sul tetto e una per la costruzione della cabina elettrica, dando luogo di fatto ad un rallentamento, anziché alla semplificazione auspicata;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
non è sufficiente approvare norme di semplificazione, senza fornire chiare istruzioni, affinché le stesse siano interpretate in coerenza con le loro finalità e non sia completamente disatteso lo scopo in sede attuativa;
i ritardi nell'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, oltre a ritardare il percorso verso la piena decarbonizzazione (oggi uno degli obiettivi primari della Comunità europea e degli Stati membri), hanno anche impatti significativi sia dal punto di vista sanitario e ambientale, che da quello economico, poiché tali impianti concorrono significativamente, almeno nelle ore centrali della giornata, ad abbassare il prezzo dell'energia che è di nuovo in forte risalita;
occorre al più presto dissipare i dubbi che bloccano la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dissipare i dubbi interpretativi esposti e valutare, in particolare, l'opportunità di porre in essere atti che chiariscano la ratio legis di semplificazione, con riferimento alla norma in questione, che consente di prescindere dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche nei casi indicati, fatta salva l'ipotesi di vincoli riferiti specificamente agli immobili interessati.