Odg per la seduta n. 240 della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


13ª Commissione permanente
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)


*240ª e *241ª seduta: mercoledì 15 settembre 2021, ore 8,30 e 19


ORDINE DEL GIORNO


IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) - Relatori alla Commissione BRIZIARELLI e QUARTO
(2381)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1131)
2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(970)
3. Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(985)
4. Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1302)
5. Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1943)
6. BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1981)
- Relatori alla Commissione MIRABELLI, Paola NUGNES e BRUZZONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Proposta di Piano per la transizione ecologica - Relatrice alla Commissione GALLONE
(Previe osservazioni della 5ª, della 8 a, della 9 a, della 10 a e della 14a Commissione)
(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Relatori alla Commissione Maria Alessandra GALLONE e FERRAZZI
Esame e rinvio (n. 297)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE - Relatrice alla Commissione GARAVINI
(Previe osservazioni della 5ª , della 8 a e della 14a Commissione)
(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)
(n. 293)
SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione
Svolta
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ANASTASI, GIROTTO, FERRARA, CASTALDI, MANTOVANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, TRENTACOSTE, CORBETTA, PIRRO, LOREFICE, DONNO - Al Ministro della transizione ecologica

Premesso che:

nonostante gli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili è estremamente in ritardo rispetto agli obiettivi previsti;

la difficoltà nel realizzare nuovi impianti è in primo luogo dovuta alla complessità dei meccanismi di autorizzazione e ciò vale soprattutto per i grandi impianti a terra;

l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati" rientranti nelle categorie indicate nelle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo;

l'articolo 6-bis, comma 3, prevede: "Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto";

tale previsione normativa intende realizzare un'effettiva semplificazione, consentendo di autorizzare l'impianto fotovoltaico su tetto con una singola dichiarazione e sottrae a valutazioni ambientali e paesaggistiche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su tetto, salvo il caso in cui siano nei centri storici zone A, ovvero vi sia una specifica tutela sul bene immobile su cui viene installato l'impianto (il che accade ad esempio quando i beni immobili specificamente individuati come beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono dichiarati immobili di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo);

considerato che:

presso i Comuni e gli enti preposti alla tutela del paesaggio si stanno diffondendo interpretazioni che stanno sostanzialmente svuotando di contenuto ed efficacia la citata norma, e le Soprintendenze per i beni culturali continuano a richiedere l'autorizzazione paesaggistica in tutti i casi in cui era prevista in precedenza;

il solo fatto che l'immobile si trovi in zona tutelata, secondo tali enti, basta ad escludere l'applicazione della norma di semplificazione (anche se il vincolo non grava direttamente sull'immobile, ma solo generalmente sull'area in cui l'immobile si trova);

si priva così completamente di significato la norma, laddove esclude le valutazioni paesaggistiche;

molti Comuni si rifiutano di applicare l'autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 6-bis alla parte di impianto costituita dalle cabine per il collegamento alla rete elettrica, sostenendo che la dichiarazione si applica solo alla posa dei moduli sul tetto;

secondo l'interpretazione di tali Comuni la norma di semplificazione costringerebbe ad ottenere due autorizzazioni, una per l'installazione sul tetto e una per la costruzione della cabina elettrica, dando luogo di fatto ad un rallentamento, anziché alla semplificazione auspicata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non è sufficiente approvare norme di semplificazione, senza fornire chiare istruzioni, affinché le stesse siano interpretate in coerenza con le loro finalità e non sia completamente disatteso lo scopo in sede attuativa;

i ritardi nell'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, oltre a ritardare il percorso verso la piena decarbonizzazione (oggi uno degli obiettivi primari della Comunità europea e degli Stati membri), hanno anche impatti significativi sia dal punto di vista sanitario e ambientale, che da quello economico, poiché tali impianti concorrono significativamente, almeno nelle ore centrali della giornata, ad abbassare il prezzo dell'energia che è di nuovo in forte risalita;

occorre al più presto dissipare i dubbi che bloccano la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dissipare i dubbi interpretativi esposti e valutare, in particolare, l'opportunità di porre in essere atti che chiariscano la ratio legis di semplificazione, con riferimento alla norma in questione, che consente di prescindere dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche nei casi indicati, fatta salva l'ipotesi di vincoli riferiti specificamente agli immobili interessati.


(3-02694)